Consulenza Fiscale: Residenza Fiscale Italia, Emirati Arabi e Doppia Imposizione

Nel contesto della fiscalità internazionale, stabilire la residenza fiscale di una società è un passaggio cruciale per determinare dove un'impresa deve pagare le imposte sui propri redditi. Una gestione errata può comportare rischi di doppia imposizione, contestazioni da parte delle autorità fiscali e perdita dei benefici dei trattati internazionali.

Italia: criteri legali di residenza fiscale

Secondo l’art. 73 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), una società è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha in Italia:

  • la sede legale (come da atto costitutivo),

  • la sede dell’amministrazione (luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche),

  • l’oggetto principale dell’attività (dove si svolge concretamente l’attività economica prevalente).

Anche la sola presenza di uno di questi tre elementi è sufficiente a far scattare la residenza fiscale in Italia.
Questo criterio ampio è pensato per contrastare fenomeni di esterovestizione.


Emirati Arabi Uniti: criteri e requisiti per il TRC

Negli UAE, tutte le società legalmente registrate sono considerate fiscalmente residenti nel Paese, ma per ottenere un riconoscimento formale della residenza fiscale (Tax Residence Certificate – TRC), soprattutto in vista dell’utilizzo dei Trattati contro la doppia imposizione, è necessario dimostrare:

  • Contabilità ordinaria e rendicontazione finanziaria conforme agli IFRS

  • Ufficio fisico operativo (non è sufficiente un indirizzo virtuale)

  • Attività economica reale (Economic Substance)

  • Operatività effettiva da almeno un anno fiscale completo

  • Copia della licenza commerciale, contratto d’affitto, bilancio e movimenti bancari

Solo con il TRC rilasciato dalla Federal Tax Authority è possibile accedere ai benefici convenzionali nei rapporti internazionali.


Conflitto di residenza fiscale e Trattati contro la doppia imposizione (DTT)

Nel caso in cui due Stati rivendichino la residenza fiscale della stessa società, il conflitto si risolve attraverso il meccanismo previsto nei Trattati contro la doppia imposizione (DTT), in base alla cosiddetta “tie-breaker rule”, che valuta:

  1. Il luogo di gestione effettiva (place of effective management)

  2. Il centro degli interessi economici e strategici

  3. In assenza di criteri oggettivi, il caso può essere risolto tramite mutuo accordo tra le autorità fiscali dei due Stati (MAP)

È importante notare che i criteri per le persone giuridiche differiscono da quelli per le persone fisiche (per le quali si considerano anche cittadinanza, abitazione, soggiorno abituale).


Conclusione

Comprendere correttamente dove una società è fiscalmente residente è essenziale per:

  • Determinare la giurisdizione competente per tassare i redditi globali

  • Evitare fenomeni di doppia imposizione o contestazioni di esterovestizione

  • Accedere ai benefici fiscali previsti dai trattati internazionali

  • Limitare il rischio di sanzioni e rettifiche fiscali in caso di verifica